REGIONE PUGLIA - Bruciatura stoppie anno 2024: comunicato urgente

Pubblicato il 25 luglio 2024 • Agricoltura , Ambiente , Protezione Civile

Vedi notizia della Regione Puglia sul link: (Bruciatura stoppie anno 2024: comunicato urgente)

L’art. 2 comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie e paglie.

Tuttavia, l’art. 2 comma 2 stabilisce la deroga al predetto divieto, consentendo – solo ed esclusivamente per le aziende le cui superfici ricadono in aree ordinarie, ovvero aree che non sono classificate aree naturali protette ovvero nei siti ‘Natura 2000’ - la bruciatura delle stoppie  e delle paglie al termine di colture cerealicole, solo ed esclusivamente nei casi in cui si effettua il ringrano e/o una coltura di secondo raccolto.

Al fine dell’utilizzo  della deroga, la bruciatura delle stoppie è consentita solo ed esclusivamente a seguito di preventiva comunicazione da inviare con PEC almeno due giorni prima dell’inizio delle operazioni di bruciatura, sia al Sindaco del Comune nel cui territorio ricadono le particelle oggetto della pratica agricola sia al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

Il modello da utilizzare è quello dell’allegato “A” della Delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 28 giugno 2018, pubblicata sul BURP n. 97 del 24/07/2018.

L’indirizzo PEC della Regione ove inviare la comunicazione è:

sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it 

Si raccomanda alle imprese agricole che intendano effettuare la pratica di compilare la comunicazione con le seguenti informazioni minime obbligatorie:

  1. data in cui si intende eseguire la pratica. Si invita a prestare massima attenzione all’esattezza della data indicata;

  2. orari in cui si intende eseguire la pratica;

  3. il Comune ove sono ubicati i terreni, le particelle e il tipo di colture;

  4. indirizzo PEC del Comune ove la comunicazione viene inviata.

Chi esegue la bruciatura delle stoppie in deroga senza le dovute cautele e senza aver effettuato la regolare comunicazione lo fa a suo esclusivo rischio e pericolo e potrà incorrere in sanzioni penali e civili.